L’alternativa al commissariamento: sciogliere il Consiglio regionale?

Come si è visto nella puntata precedente, sia la Corte dei Conti1, sia (pur se implicitamente) la Commissione parlamentare d’inchiesta2 erano state, a dir poco, fortemente critiche riguardo la decisione di Ciampi di commissariare la Regione Campania. In sostanza, entrambe, anche se ovviamente con accenti differenti, sostenevano che

a) il governo aveva forzato l’interpretazione della norma posta a fondamento giuridico della scelta del commissariamento (ossia, la l. 225/92); e

b) tale “forzatura” consisteva nel fatto che l’emergenza “monnezza” era stata considerata impropriamente una “calamità naturale” laddove era invece una questione di “ordine pubblico”.

c) e tale “forzatura” aveva avuto motivazioni esclusivamente “politiche”.

Ossia, più chiaramente: a Ciampi ed al suo governo era parso più conveniente, dal punto di vista politica, adottare il Commissariamento che non altro (e tra poco si dirà cosa). Perché? E davvero era più conveniente? E per chi?

E’ evidente che non si tratta di quesiti oziosi. Ma, poiché, e chissà per quali motivi, nessuna delle Commissioni succedutesi dal 1995 in poi ha ritenuto di convocare Ciampi e/o qualcuno dei ministri competenti del suo governo per chiederglielo, non si può che dare delle risposte congetturali. Le quali vanno anch’esse cercate in quella sorta di “terra di mezzo” tra il momento politico e quello istituzionale-giuridico.

Primo: nel momento in cui Grasso formalizza la richiesta della dichiarazione dello stato d’emergenza, “costringe”, per così dire, il governo non solo a dare una risposta, quanto (cosa più importante) a motivarla e legittimarla normativamente. Ossia: va da sé che un governo non può certo rispondere con un mero “prendo atto della tua richiesta, ti accontento”. Deve pur valutare se la richiesta è fondata, motivata e, infine, ancorarla alla legislazione ad essa corrispondente.

Secondo: ciò significa che, almeno in teoria, il governo poteva benissimo rifiutare il commissariamento. Ma non la constatazione di una situazione emergenziale. La quale, come detto nella prima puntata, era stata attestata dalle relazioni prefettizie.

Terzo: ma, come si è visto, il governo, qualora avesse rifiutato la richiesta della regione Campania, avrebbe avuto una sola motivazione; che si trattava di un problema di “ordine pubblico” e non di un evento rientrante nei casi previsti dalla legge 225/92.

E qui la faccenda diventa(va) davvero tragicomica.

Rifiutando il commissariamento, il governo sarebbe stato costretto ad una diversa ed assai più grave scelta, dal punto di vista politico ed istituzionale: sulla base del testo allora vigente dell’art. 126 della Costituzione, avrebbe dovuto chiedere al Presidente della Repubblica il decreto di scioglimento del Consiglio regionale. Appunto per motivi di ordine pubblico.

Ci perdonerà il paziente lettore, ma appare necessario riportare il testo dell’articolo: «1) Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. 2) Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. 3) Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 4) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 5) Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

Ora, gli estremi per l’applicazione dell’articolo suddetto apparivano quantomeno non infondati, in quanto la giunta Grasso poteva come minimo essere accusata di essere incorsa nelle “gravi violazioni di legge” previste dall’articolo in questione, vista la mancata applicazione della legge regionale del 1993 (abbondantemente ricostruita nella prima puntata); e poiché erano stati proprio gli effetti di tale omissione, a determinare la situazione descritta dallo stesso Grasso nella sua richiesta al governo, la giunta regionale avrebbe potuto essere legittimamente essere indicata come causa del turbamento dell’ordine pubblico, motivazione giustificante lo scioglimento.

Del resto, non era esattamente quanto si affermava nella “Gazzetta Ufficiale” circa i motivi della decisione del commissariamento? «non sono stati ancora adottati da parte della Regione Campania il piano strategico e quello di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, previsti dalla legge regionale n. 10/1993»3.

Insomma: come minimo non infondatamente, si può dire che sia stato proprio il governo a constatare che si erano verificate le “gravi violazioni di legge” previste al comma 1 dell’art. 126 Cost. come causa legittimante lo scioglimento di giunta e consiglio …

Dunque, avevano ragione Corte dei Conti e Commissione parlamentare. Altro che commissariamento. Il consiglio regionale andava sciolto.

Sono incapaci, ma meglio tenerceli. Commissariati

Ma tale scelta, per quanto più aderente alla realtà effettiva della situazione campana, se fosse stata attuata avrebbe portato a un vero e proprio groviglio politico, istituzionale, giuridico, dagli effetti non solo gravissimi ma anche imprevedibili.

Innanzi tutto, sarebbe stato il primo caso di scioglimento di un consiglio regionale nella storia repubblicana.

Per di più sarebbe giunto in un contesto politico-istituzionale-mediatico davvero drammatico, tale da amplificarne ulteriormente la gravità: quello della fine del 1993, ancora segnato dall’impatto delle inchieste di “Tangentopoli”, col loro seguito di straordinarie, arresti in diretta, politici inseguiti e insultati per strada.

Del resto, solo pochi mesi prima, “Tangentopoli” aveva colpito anche Napoli e la Campania con decine tra arresti e avvisi di garanzia di/a consiglieri comunali napoletani (oltre l’allora sindaco di Napoli Nello Polese) e casertani, esponenti politici di rilievo nazionale (come il democristiano Gava, il liberale De Lorenzo, il socialista Di Donato, il comunista Berardo Impegno).

Dunque, la decisione di sciogliere persino il consiglio regionale per “ordine pubblico” sarebbe stata vista inevitabilmente, a livello locale e nazionale, come un’ulteriore occasione di discredito di un’intera classe politica già così mediaticamente esposta alla rabbia e all’indignazione popolare.

Infine, vi era un ulteriore motivo, stavolta a carattere strettamente giuridico-istituzionale, ma anch’esso dai pesanti (e imprevedibili) effetti politici, che rendeva pressoché impossibile lo scioglimento: come si è visto, l’art. 126 allora vigente disponeva al comma 4 che “lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica”.

Il che era praticamente impossibile per un motivo molto semplice: nel gennaio del 1994 il parlamento era già stato sciolto in vista delle elezioni che si sarebbero tenute il 27 marzo; di conseguenza, a parte l’ovvia constatazione che molto probabilmente non ci sarebbe stato il tempo materiale per prima riunire la commissione e poi emanare la legge (entrambe, come si visto, espressamente richieste dall’articolo in questione), sarebbe sorto un problema giuridico-istituzionale né infondato né irrilevante; anzi, di grave portata: poteva un parlamento dimissionario e in carica, secondo la definizione usuale, solo per “il disbrigo degli affari correnti”, prendere una decisione senza precedenti nella storia repubblicana?

Ma si potrebbe ipotizzare anche un’ulteriore motivazione, a fianco di quelle finora avanzata. Sciogliere giunta e consiglio regionale della Campania, a maggioranza di centrosinistra, in prossimità delle elezioni, avrebbe sicuramente dato una forte arma propagandistica alla Lega Nord, che all’epoca basava il suo notevole successo elettorale proprio sul suo essere non solo come il partito più “antisistema” e “anticasta”, ma anche sulla sua immagine “secessionista” e “antimeridionalista”.

Ed è difficile pensare che un personaggio conservatore come Ciampi e l’allora presidente della repubblica Scalfaro, notoriamente ostile al centrodestra, non avessero valutato anche queste implicazioni, scegliendo di non ricorrere all’art. 126 della Costituzione.

Questo intricato contesto, perciò, appare assai verosimilmente l’unica spiegazione della scelta di adottare, per riprendere le parole della Commissione parlamentare, “una scelta politica, che ha superato letture più restrittive della norma”: appunto, la dichiarazione dello stato di emergenza e il conseguente ricorso al commissariamento.

1 Corte dei Conti, Deliberazione n. 31/2001/g, 2001, cit., p. 31. Stessa opinione ribadita in Corte dei Conti, La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai commissari straordinari del governo, deliberazione n. 1/2005/g, 2007, p. 30.

2 Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Documento sull’istituto del commissariamento per l’emergenza rifiuti (relatore: sen. Giuseppe Specchia), 2000, cit., p. 9.

3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 11 febbraio 1994 n. 18, in “Gazzetta Ufficiale”, 12 febbraio 1994 n. 35, p. 9.