
Ricordo una frase famosa: “Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”. Non la pronunciò Voltaire, come si ritiene, bensì la saggista inglese Evelyn Beatrice Hall nella biografia The friends of Voltaire, scritta nel 1906.
Poco importa, ora, a chi venga attribuita questa frase. Importa più che altro quello che significa, soprattutto alla luce dell’approvazione alla Camera del DDL Fiano contro “la propaganda nazi-fascista”.
Lo Stato di diritto e lo Stato etico/pedagogista
È vero o non è vero che l’Occidente vanta di essere la Patria della democrazia, della libertà di pensiero, di opinione, di espressione ed anche del loro eccesso?
L’Occidente di oggi ci offre grandi motivi di riflessione sul concetto di libertà di parola e di pensiero. O meglio, se sulla libertà di pensiero nulla questua, almeno fino a quando i meandri della nostra mente potranno essere sondati da inquisitori che leggono nel pensiero, il grande dilemma riguarda la libertà di parola, cioè l’espressione del pensiero, sostanzialmente.
La massima espressione di civiltà di un sistema giuridico è nella eliminazione di ogni aspetto dello Stato come guardiano sociale, o come pedagogo, colui che deve condurre la popolazione verso un insieme di idee e valori visti come universalmente vincolanti o giusti, per usare un termine desueto.
Lo Stato deve occuparsi di far rispettare gli interessi pubblici e la sicurezza pubblica, nonché i diritti dei singoli. Lo Stato non deve occuparsi, invece, di lavorare come un insegnante, di imporre una visione storica, sociale, o un insieme di valore ai suoi cittadini.
Nel codice penale, in sostanza, non possono e non debbono (rectius: non dovrebbero) esistere i reati d’opinione, vale a dire reati che puniscono una manifestazione del pensiero in quanto tale (ovviamente, laddove essi non si traducano in una manifestazione di violenza contro i diritti altrui).
Il caso del ddl Fiano: un pericoloso precedente
In quest’ottica il DDL Fiano rappresenta un pericoloso precedente che potrebbe essere la testa d’ariete usata per buttare a terra il portone del buonsenso, ed espugnare la fortezza della libertà.
Andiamo ad analizzare meglio il testo del progetto di legge, che vuole aggiungere un articolo al codice penale, il 293-bis: “Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.
Sappiamo che le norme penali devono essere il più possibile precise allo scopo di evitare di creare un “campo grigio” all’interno del quale tutto può essere – o tutto può non essere – reato. E questa norma, dal punto di vista dell’esame meramente strutturale, lascia già a desiderare.
Cosa significa “propagandare”? Secondo il dizionario, è “azione intesa a conquistare il favore o l’adesione di un pubblico sempre più vasto mediante ogni mezzo idoneo a influire sulla psicologia collettiva e sul comportamento delle masse”. Possiamo considerare propaganda quella del tabaccaio di Predappio che vende accendini con la faccia del Duce? Non sembra proprio. E tale ipotesi potrebbe rientrare in quelle punite ai sensi del non ancora esistente articoli 293-bis del codice penale? Nessuno sa dirlo. Questo è un dato terribile: ogni cittadino (Ignorantia legis non excusat) deve poter sapere quando sta ponendo in essere una condotta penalmente rilevante.
In questo caso, invece, la confusione regna sovrana. E dove regna la confusione, qualcuno se ne può approfittare. Il magistrato più o meno magnanimo o più o meno stretto di manica, per esempio.
Confusione e censura: un’aberrazione giuridica
Perché la verità è che non si capisce cosa – cosa più della Legge Scelba, attualmente in vigore – voglia andare a reprimere il DDL Fiano. O forse, la cosa più inquietante è che alla fine sappiamo cosa il DDL voglia reprimere: un pensiero, l’idea stessa. Non potendo schiacciare l’idea in sé, come concetto virtuale, la schiaccia nella sua manifestazione sensibile. Potremmo scrivere un trattato su come una legge possa essere liberticida per affermare una non meglio definita “morale” che debba essere comune a tutti gli uomini.
Non sono mancate dittature che sono passate per mezzo della repressione prima legislativa, poi cruenta del pensiero dissenziente. E si badi bene: non serve essere simpatizzanti del Ventennio o asserirsi filo fascisti per trovare il DDL Fiano un’aberrazione giuridica. Quis custodiet ipsos custodes? Chi controllerà i controllori?
Si parla tanto, oggi come oggi, di fascismo e antifascismo, e di dittature che “opprimono la libera manifestazione del pensiero”. Ma la nostra Italia è la prima a scivolare in maniera subdola, perché nascosta ai più, verso la trappola dei reati di opinione. Come è avvenuto per il reato di negazionismo e revisionismo, come avviene oggi per il DDL Fiano.
Norme all’apparenza buone, e proprio perché all’apparenza buone infide, perché puniscono non un atto, ma una mera e pura manifestazione del pensiero.
Ora, si può essere pro o contro il revisionismo o il negazionismo, pro o contro il fascismo, ma questo non cambia l’ordine delle cose. Il fatto rimane quello dell’essere inaccettabile l’imposizione di una verità di Stato, di una versione giusta perché buona, e buona perché giusta, cadendo così in una fallacia logica spaventosa.
Il primo piccolo passo verso la reintroduzione nel nostro ordinamento di reati che puniscono un determinato pensiero, dovrebbe preoccupare tutti, non essere accolta come un passo di civiltà.
Il prossimo passo di civiltà quale sarà?