Medici ed infermieri ucraini potranno esercitare fino al 4 marzo 2023 la professione in Italia in via temporanea.
E’ quanto prevede il decreto “Misure urgenti” per l’Ucraina pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo: “È consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, in strutture sanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o socio sanitaria in base a qualifica conseguita all’estero regolata da direttive Ue”, si legge nel decreto.
Di fatto molti di loro andranno ad occupare i posti di quei sanitari che, dopo anni di servizio, hanno consapevolmente e liberamente deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, e per questo sono stati sospesi.
L’articolo 34 del decreto (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga al regolamento del decreto del 1999, n. 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea”.
Tutte le strutture sanitarie interessate potranno procedere al reclutamento temporaneo degli operatori sanitari ucraini “muniti del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo”.
Le strutture sanitarie, si precisa nel decreto, “forniscono alle regioni e alle province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati”.