Erano stati cancellati a metà marzo dal Governo Gentiloni per disinnescare il referendum promosso dal sindacato ed evitare, in caso di una nuova batosta per il Pd, un effetto domino alle amministrative e un riflesso negativo sulle elezioni amministrative, ma sono stati di fatto reintrodotti con la “manovrina”.

Si scrive “PrestO”, acronimo che sta per prestazione di lavoro occasionale, ma sono di fatto i vecchi voucher introdotti dal Jobs Act.

Non ci sarà più bisogno di acquistare i tagliandi in tabaccheria: la procedura potrà essere eseguita via internet. Potranno far ricorso al “PrestO” solo le aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ovvero la maggioranza delle attività che compongono il nostro tessuto imprenditoriale.

Come gli “antenati”, precarizzano e flessibilizzano ciò che è già precario, azzerando le tutele per dei tipi di lavori per i quali i contratti già ci sono, dal part-time al lavoro a chiamata.

L’inquadramento del lavoro occasionale accessorio al tempo di Gentiloni, avrà due nomi: “Libretto Famiglia” per le persone fisiche e “PrestO” per le imprese.

Per quanto riguarda il libretto famiglia, sono ammesse solo le seguenti attività: piccoli lavori domestici, compresi quelli di giardinaggio, pulizia e manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane o ammalate o affette da disabilità; insegnamento privato supplementare. In entrambi i casi le attività svolte per il medesimo committente devono rispettare il limite delle 280 ore di lavoro nell’anno civile.

Il libretto contiene titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro l’uno. Il singolo voucher può remunerare non più di un’ora di lavoro e un’ora di lavoro può essere retribuita anche con più di un voucher. La singola ora di lavoro occasionale accessorio, invece, non può essere remunerata con meno di 9 euro.

Nel settore agricolo, il minimo è pari alla retribuzione media oraria stabilita dal contratto collettivo per il lavoro subordinato. In entrambi i casi non è previsto il voucher cartaceo.

“PrestO” potrà essere utilizzato solo dalle piccolissime aziende, fino a 5 dipendenti, ed entro un tetto complessivo di 5mila euro l’anno. Ogni lavoratore potrà essere pagato fino a 2. 500 euro. Il contratto “occasionale” è espressamente escluso in edilizia e negli appalti.

I compensi da lavoro occasionale accessorio devono rispettare questi tre vincoli: il prestatore non può ricevere più di 5.000 euro per anno civile dal complesso dei committenti; il committente non può erogare più di 5.000 euro per anno civile al complesso dei prestatori di cui si avvale; il prestatore non può ricevere più di 2.500 euro per anno civile dallo stesso committente. Al superamento del limite annuale di 280 ore di lavoro e/o del limite annuale di 2.500 euro nel rapporto tra prestatore e singolo committente, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Un automatismo che non vale quando il committente è un’amministrazioni pubblica.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato per: le imprese con oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; imprese attive in edilizia, escavazione, lavorazione lapidei, estrazione in miniere, cave, torbiere; imprese esecutrici di appalti di opere e servizi. Sono escluse anche le imprese del settore agricolo.

Il contratto di prestazione occasionale prevede limitazioni per il settore agricolo. E’ possibile, infatti, avvalersi esclusivamente di: pensionati di vecchiaia e invalidità; giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, di REI (Reddito di inclusione), o di altre prestazioni di sostegno del reddito. Un ulteriore limite è costituito dal fatto che nessuno degli appartenenti a queste categorie, deve essere stato stato iscritto l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Riguardo il trattamento tributario, la normativa attuale, come quella precedente, prevede compensi esenti da imposta. Per quanto riguarda il trattamento assicurativo e previdenziale, sono a carico del committente la contribuzione pensionistica del 33% alla Gestione separata dell’INPS, la contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 3,5% all’INAIL.

Nel caso del libretto famiglia, per ogni voucher utilizzato, oltre ai 10 euro di valore nominale, sono a carico del committente 1,65 euro di contribuzione pensionistica alla Gestione separata dell’INPS, 0,25 euro di contribuzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’INAIL. Insieme agli infortuni sul lavoro, sono assicurate anche le malattie professionali.

Per poter attivare una prestazione occasionale, è innanzitutto necessario che committente e lavoratore si registrino, con le loro credenziali, all’interno del portale Inps. Successivamente si accede a un’apposita piattaforma telematica, nella quale il committente dovrà attivare la prestazione inserendo una apposita comunicazione che deve essere inviata almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. E’ possibile avvalersi anche dell’aiuto di un intermediario o attivare il contratto attraverso i servizi del contact center Inps Inail.

Se la prestazione non viene resa, il datore di lavoro ha 3 giorni per comunicarlo all’Inps. Decorso il termine, l’Inps liquiderà quanto dovuto. Il pagamento della prestazione viene effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa e avviene direttamente nel conto corrente indicato dal lavoratore o tramite bonifico domiciliato alle Poste.

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